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“A due voci: gender-based diversity approach to health at work”: Programma per la promozione della salute, dell’attenzione consapevole e della gestione dello stress sul lavoro
Adottare una prospettiva di genere assumendo la metafora del network per ridisegnare la ricerca e gli interventi in modo adeguato alle specificità femminili e maschili è un passaggio fondamentale per ripensare la salute a misura di individuo e di organizzazione: donne e uomini accomunati dal genere di appartenenza entro cui rilevare la pur sempre parziale oggettività dei rischi sono resi unici dalla irriducibile soggettività della percezione di benessere o malessere.
La necessità di adeguamento al Dlgs 81/08 comporta per i datori di lavoro l’obbligo di garantire le condizioni per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso la prevenzione dei rischi, con particolare attenzione alle specificità di donne e uomini.
Gli obblighi di legge…
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ int. (il cosiddetto testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) introduce una concezione di “salute e sicurezza” e di “prevenzione” non più “neutra”, ma che deve tenere conto delle differenze legate al genere:
- L’art. 1 (“Finalità”) fa espresso riferimento alla garanzia “dell’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.
- L’art. 28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”) afferma che nella valutazione dei rischi devono essere tenuti in considerazione “tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato (…) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (…), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi. In tutte le imprese italiane il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere adeguato ai contenuti dell’art. 28 e dunque anche alla “valutazione dei rischi in ottica di genere”.
- L’art. 40 (“Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale”) afferma che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
Ci rivolgiamo a:
Il Programma per la promozione della salute, dell’attenzione consapevole e della gestione dello stress sul lavoro è coordinato da:
Paola Conti, sociologa del lavoro, dell'organizzazione e della salute, Amministratrice unica
Programma per la promozione della salute e sicurezza, dell’attenzione consapevole e della gestione dello stress sul lavoro in ottica di genere
A Due Voci- gender based diversity management approach to health